Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
Oggetto e contenuto del contratto di vendita del pacchetto turistico

Primopiano viaggi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Faralli Sergio,
corrente in Santarcangelo (RN) in via Sancisi n. 4, P.Iva 04316510405 svolge l’attività di
intermediazione di singoli servizi turistici e l’attività di organizzazione e vendita di pacchetti
turistici.

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le condizioni generali che
seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato
programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore
unitamente ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. Quando il contratto è
intermediato da una Agenzia di viaggio la conferma della prenotazione viene inviata dal Tour
Operator all’Agenzia di Viaggi, quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di
riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il
Viaggiatore dichiara espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i
quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le
avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

1) Fonti Legislative

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia
nazionale sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23
maggio 2011(cd. “Codice del Turismo”), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del
06.06.2018 di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice
Civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della
Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942).

2) Regime Amministrativo

L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono
essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche
regionale o comunale, stante la specifica competenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli
estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile
professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a
tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o
esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro
anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i
rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di
propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore
presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto.

Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Codice del Turismo, l’uso nella ragione o denominazione
sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di
viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito
esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3) Definizioni

Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:

a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua
attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato
agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di
organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di
servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo.

b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita
direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che
trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista

c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti
combinati da un organizzatore.

d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a
viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del
turismo organizzato.

e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59;

f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare
le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per
un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione
identica delle informazioni memorizzate;

g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca
una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le
ragionevoli misure;

h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.

i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web
di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di
vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico
strumento, compreso il servizio telefonico;

l) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti
contraenti.

4) Nozione di pacchetto turistico

La nozione di pacchetto turistico è la seguente:

la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: l. il trasporto di passeggeri; 2.
l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini
residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o
motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio
turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3),
e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza,
se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o
conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:

2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al
pagamento;

2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;

2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;

2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al
viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso
professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del
viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal
professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con
quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della
prenotazione del primo servizio turistico.

5) Informazioni precontrattuali al viaggiatore ( Articolo 34 Codice del Turismo)

1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente,
l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche
quest’ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui
all’allegato A, parte I o parte II del Codice del Turismo, nonché le seguenti informazioni:

a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:

a1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative
date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;

a2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e
ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto
non sia ancora stabilito,l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore
dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;

a3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai
sensi della regolamentazione del paese di destinazione;

a4) i pasti forniti;

a5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;

a6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le
dimensioni approssimative del gruppo;

a7) la lingua in cui sono prestati i servizi;

a8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del
viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga presente
delle esigenze del viaggiatore;

b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e, ove presente, del
venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;

c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi
aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure,
ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto,
un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;

d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a
titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il
viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;

e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41,
comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in
caso di mancato raggiungimento del numero;

f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti,
compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di
destinazione;

g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento
prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle
spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1 Codice
del Turismo. Sul punto si rimanda alla scheda di ogni singolo pacchetto turistico pubblicato sul
sito www.primopianoviaggi.com” nella sezione “ viaggi in primo piano” per conoscere in
qualsivoglia momento le spese sostenute dal tour operator e che verranno richieste al viaggiatore
che recede ai sensi dell’art. 41 comma 1 Codice del Turismo. Trattasi di spese standard, che
vengono evidenziate al viaggiatore in ogni singola proposta nella predetta sezione sul sito.

h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le
spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza,
compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;

i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3 Codice del Turismo.

2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 33,comma 1, lettera d), stipulati per
telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui
all’allegato A, parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1.

3. Con riferimento ai pacchetti acquistati presso professionisti distinti di cui all’articolo 33,
comma 1, lettera c), numero 2.4), l’organizzatore e il professionista a cui sono trasmessi i dati
garantiscono che ciascuno di essi fornisca, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto o
da un’offerta corrispondente, le informazioni elencate al comma 1, nella misura in cui esse sono
pertinenti ai rispettivi servizi turistici offerti. Contemporaneamente, l’organizzatore fornisce
inoltre le informazioni standard del modulo di cui all’allegato A, parte III, al presente codice.

4. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono fornite in modo chiaro e preciso e, ove sono
fornite per iscritto, devono essere leggibili.

6) Conclusione del contratto di pacchetto turistico ( art. 36 Codice del Turismo )

1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo
contrattuale, se del caso elettronico o, comunque, su supporto durevole, compilato in ogni sua
parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di
compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo
sistema telematico, al viaggiatore presso l’Agenzia di Viaggi venditrice, che ne curerà la
consegna al viaggiatore medesimo, oppure mediante invio informatico. Le indicazioni relative al
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi
di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli
obblighi previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 8, Codice del Turismo, prima dell’inizio del
viaggio.
Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del
contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su
un altro supporto durevole.

2) Il contratto di pacchetto turistico o la sua conferma riportano l’intero contenuto dell’accordo
che contiene tutte le informazioni di cui all’articolo 34, comma 1, nonché le seguenti:

2a) le richieste specifiche del viaggiatore accettate dall’organizzatore;

2b) una dichiarazione attestante che l’organizzatore è responsabile dell’esatta esecuzione di tutti i
servizi turistici inclusi nel contratto ai sensi dell’articolo 42 ed è tenuto a prestare assistenza
qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà ai sensi dell’articolo 45;

2c) il nome e i recapiti, compreso l’indirizzo geografico, del soggetto incaricato della protezione
in caso d’insolvenza;

2d) il nome, l’indirizzo, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e, se presente, il
numero di fax del rappresentante locale dell’organizzatore, di un punto di contatto o di un altro
servizio che consenta al viaggiatore di comunicare rapidamente ed efficacemente con
l’organizzatore per chiedere assistenza o per rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di
conformità riscontrati durante l’esecuzione del pacchetto;

2e) il fatto che il viaggiatore sia tenuto a comunicare, senza ritardo, eventuali difetti di conformità
rilevati durante l’esecuzione del pacchetto ai sensi dell’articolo 42, comma 2;

2f) nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra persona autorizzata, che viaggiano
in base a un contratto di pacchetto turistico che include l’alloggio, le informazioni che consentono
di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di
soggiorno;

2g) informazioni riguardo alle esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di
risoluzione alternativa delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution), ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all’organismo ADR da cui il
professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del
regolamento (UE) n. 524/2013;

2h) informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il contratto a un altro viaggiatore ai sensi
dell’articolo 38.

3) Con riferimento ai pacchetti acquistati presso professionisti distinti di cui all’articolo 33,
comma 1, lettera b), numero 2.4), il professionista a cui i dati sono trasmessi informa
l’organizzatore della conclusione del contratto che porterà alla creazione di un pacchetto e
fornisce all’organizzatore le informazioni necessarie ad adempiere ai suoi obblighi.
L’organizzatore fornisce tempestivamente al viaggiatore le informazioni di cui al comma 5 su un
supporto durevole.

4) In tempo utile prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore fornisce al viaggiatore le
ricevute, i buoni e i biglietti necessari, le informazioni sull’orario della partenza previsto e il
termine ultimo per l’accettazione, nonché gli orari delle soste intermedie, delle coincidenze e
dell’arrivo.

5) Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti
parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta
mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere
avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra
Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite dell’Agenzia di Viaggi mandataria.

6) In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere
dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione
del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se
successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe
sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo
caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l
’esclusione del diritto di recesso (art. 41, comma 7, Codice del Turismo).

7) Pagamenti


1. Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel contratto, all’atto della
sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:

a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (si veda successivo art.9);

b) acconto del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del
pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il saldo dovrà esser e improrogabilmente versato entro il
termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del
servizio\pacchetto turistico richiesto;

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il
saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di
acquisto;

3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata
rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’Agenzia venditrice, e ferme
le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 Codice del Turismo nei confronti di quest’ultimo,
costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinare la
risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso
l’Agenzia venditrice, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il
saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore
direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’Agenzia di Viaggi ’intermediaria dal medesimo
viaggiatore scelto.

8) Cessione del pacchetto turistico ad altro viaggiatore ( articolo 38 Codice del Turismo )


1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre
sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una
persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.

2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per
il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi
comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere
irragionevoli e non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della
cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle
imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.

9) Prezzo ( articolo 39 Codice del Turismo )


1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato
in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o
programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.

2. Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati di
quanto indicato dall’Organizzatore, con un massimo dell’8% soltanto se il contratto lo preveda
espressamente e precisi che il viaggiatore ha diritto a una corrispondente riduzione del prezzo,
nonché le modalità di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il viaggiatore ha diritto ad
una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a),
b) e c), che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima dell’inizio del pacchetto.

3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti:

a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di
energia;

b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non
direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed
imbarco nei porti e negli aeroporti;

c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.

4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo
del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 Codice del Turismo.

5. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa
comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore,
unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni
prima dell’inizio del pacchetto.

6. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative
e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a
fornire la prova su richiesta del viaggiatore.

10) Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza ( Articolo 40
Codice del Turismo )


1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore non può unilateralmente modificare le
condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo che si sia riservato tale
diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L’organizzatore comunica la modifica
al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole.

2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo
significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1,
lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a),
oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39,
comma 3, il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall’organizzatore, può
accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità
equivalente o superiore.

3. L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su
un supporto durevole:

a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai
sensi del comma 4;

b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della
sua decisione ai sensi del comma 2;

c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e
dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.

4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma
2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata
riduzione del prezzo.

5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, se il viaggiatore non
accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni
caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del
viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

11) Recesso del viaggiatore ( Articolo 41 Codice del Turismo )


1. Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima
dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e
giustificabili, del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia
richiesta.

2. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere spese standard per il recesso ragionevoli,
calcolate in base al momento di recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti
previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.

3. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo delle spese di recesso
corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano
dalla riallocazione dei servizi turistici.

4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle
sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul
trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto,
prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.

5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il
rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un
indennizzo supplementare se:

a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e
l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel
contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di
viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi
che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di
viaggi che durano meno di due giorni;

b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e
straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima
dell’inizio del pacchetto.

6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 4 e 5 oppure, con
riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per
conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, senza ingiustificato
ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si
determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.

7. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere
dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione
del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se
successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe
sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo
caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione
del diritto di recesso.

12) Obblighi dei viaggiatori

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore
sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale concernenti i passaporti e i visti e le
formalità sanitarie necessari per l’espatrio.

2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito
della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un
documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di
identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di
minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno
essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato
http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.

3. I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti informazioni attraverso le loro
rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i
viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le
competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità
per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’Agenzia venditrice o
all’organizzatore.

4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria
cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico
e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati
di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti.

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra
informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi
acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di
carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della
Farnesina www.viaggiaresicuri.it.

Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. – on line o cartacei –
poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate
nell’opuscolo informativo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto,
dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori. I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi
all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I
viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o del venditore
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le
spese necessarie al loro rimpatrio.

6. L’organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo,
ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi
prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al
verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del
prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a
fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore
non possa rientrare nel luogo di partenza. L’organizzatore o il venditore che abbia risarcito il
viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di
quest’ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti
i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di
surroga (art. 51 quinquies Codice del Turismo ).

13) Regime di responsabilità dell’Organizzatore ( articolo 42 Codice del Turismo )

1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di
pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati
dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro
funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi
dell’articolo 1228 del codice civile.

2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore,
direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di
eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal
contratto di pacchetto turistico.

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto
turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile
oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del
valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, si
applica l’articolo 43.

4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di
conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle
caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore
può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e
documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario
ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce un
inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e
l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in
relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del
comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto
di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo 43, una riduzione del prezzo,
salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il
pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’organizzatore provvede anche al rientro del
viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il
viaggiatore.

6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene i costi
dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto,
per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente
previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai
pertinenti mezzi di trasporto.

7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta,
definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro
accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone
bisognose di assistenza medica specifica, purché l’organizzatore abbia ricevuto comunicazione
delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto.
L’organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la
responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far
valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile.

8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile fornire, in corso
d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici
pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a
carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o
superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa
continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito
come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità
inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore concede
al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.

9. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a
quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è
inadeguata.

10. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni
alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una
riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 si
applica il comma 5.

11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, è impossibile
assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano
i commi 6 e 7.

14) Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni (articoli 43 Codice del Turismo)

1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia
stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al
viaggiatore.

2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore, senza ingiustificato ritardo, il
risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di
conformità.

3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra che il
difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi
turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è
dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore
che vincolano l’Italia o l’Unione europea, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a
cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.

5. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto
dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per
colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.

6. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi del presente Capo non
pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, dal regolamento
(CE) n. 1371/2007, dal regolamento (CE) n. 392/2009, dal regolamento (UE) n. 1177/2010 e dal
regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dalle convenzioni
internazionali, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del
presente Capo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e
convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri.

7. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni previsti dal presente articolo si
prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, fatto
salvo quanto previsto al comma 8.

8. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del
rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento
del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

15) Risarcimento danno da vacanza rovinata (articolo 46 Codice del Turismo)

1. Nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di
scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere
all’organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi
obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del
contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed
all’irripetibilità dell’occasione perduta.

2. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il
risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel
pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

14) Regime di responsabilità del venditore (articoli 50 e 51 quarter Codice del Turismo)

1. Il venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il
contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa
dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro
funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte
essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività
professionale.

2. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 46 e gli effetti degli articoli 51-bis e 51-ter, il diritto
del viaggiatore al risarcimento dei danni previsti dalla presente Sezione si prescrive in due anni a
decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
15) Riduzione del prezzo e risarcimento del danno ( art. 43 comma 5 Codice del Turismo )
1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia
stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto è imputabile al
viaggiatore.

2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore, senza ingiustificato ritardo, il
risarcimento adeguato per qualunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di
conformità.

3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra che il
difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi
turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile oppure è
dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore
che vincolano l’Italia o l’Unione europea, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a
cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
5. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto
dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per
colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
6. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi del presente Capo non
pregiudica i diritti dei viaggiatori previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, dal regolamento
(CE) n. 1371/2007, dal regolamento (CE) n. 392/2009, dal regolamento (UE) n. 1177/2010 e dal
regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dalle convenzioni
internazionali, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del
presente Capo e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e
convenzioni internazionali sono detratti gli uni dagli altri.

7. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni previsti dal presente articolo si
prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, fatto
salvo quanto previsto al comma 8.

8. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del
rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento
del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

16) Possibilità di contattare l’Organizzatore tramite il venditore ( Articolo 44 Codice del
Turismo )


1. Il Viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto
direttamente al Venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra
tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’Organizzatore.

2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve
messaggi, richieste o reclami di cui al comma 1 è considerata la data di ricezione anche per
l’Organizzatore.

17) Obbligo di assistenza ( Art. 45 Codice del Turismo )

1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà
anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7 Codice del Turismo, in particolare
fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza
consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a
trovare servizi turistici alternativi.

2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora
il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese
effettivamente sostenute.

18) Assicurazione contro le spese di annullamento e d rimpatrio ( articolo 47 coma 10
Codice del Turismo )

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento della
prenotazione e tramite il Venditore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di
rimpatrio e dalla perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di
assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie
di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime,
come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a
disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

19) Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie ( articolo 36 comma 5 lettera G)
Codice del Turismo )


L’organizzatore potrà proporre al viaggiatore – sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio
sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte (ADR
– Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso l’organizzatore
indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

20) Protezione del viaggiatore ( articolo 47 Codice del Turismo )

1. L’organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio nazionale sono coperti da contratto di
assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni
derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.

2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o
garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo
Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del
venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato
per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto
include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio
prima del rientro.

3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative
idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la
copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite
anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e
associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.

4. La garanzia di cui al comma 2 è effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi
ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in
relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo
finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di
insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore.

5. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d’insolvenza o fallimento dell’organizzatore o
del venditore indipendentemente dal loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di
vendita del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui è stabilito il soggetto
incaricato di fornire protezione in caso di insolvenza o fallimento.

6. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può
essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli articoli 40 e
42.

7. L’obbligo di cui al comma 1, non sussiste per l’organizzatore e il venditore di uno Stato
membro dell’Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni
di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

8. Gli organizzatori e i venditori non stabiliti in uno Stato membro che vendono o offrono in
vendita pacchetti in Italia o in un altro Stato membro o che, con qualsiasi mezzo, dirigono tali
attività verso l’Italia o un altro Stato membro sono obbligati a fornire una garanzia equivalente a
quella prevista dal comma 2.

9. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può chiedere
agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio
delle persone che, all’estero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati
all’esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l’uso della
normale diligenza.

10. E’ fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al viaggiatore.

21) Responsabilità del venditore ( art. 50 Codice Turismo )

1. Il venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il
contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa
dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro
funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte
essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività
professionale.

22) Responsabilità in caso di errore di prenotazione ( art. 51 Codice Turismo )

1. Il professionista è responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione
che gli siano imputabili e, qualora abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto o
di servizi turistici che rientrano in servizi turistici collegati, degli errori commessi durante il
processo di prenotazione.

2. Il professionista non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o
dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie.

23) Tutela della Privacy articolo 13 Regolamento UE 2016/678

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati
personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società. Le sarà resa apposita
informativa in cui verrà reso edotto di ogni suo diritto e di ogni informazione utile e prevista per
legge.

24 ) Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’Art. 17 della Legge n. 38/2006

“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia
minorile, anche se commessi all’estero”.

25) Organizzatore

Primopiano viaggi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Faralli Sergio,
corrente in Santarcangelo (RN) in via Sancisi n. 4, P.Iva 04316510405
PolizzaProfessionaleNr. 1/2564/319/150505571
Unipol
Fondo Garanzia Consortile
VACANZE GARANTITE
Certif. nr.2021061043AT
SCIA COMUNE SANTARCANGELO DI ROMAGNA PROT.N.0005107/2017